Art. 4.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'attività dell'Osservatorio spetta al Ministro dello sviluppo economico, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività dell'Osservatorio stesso, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.
      2. Le delibere dell'Osservatorio di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dello sviluppo economico non ne

 

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dispone, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio all'Osservatorio per il riesame.
      4. Le delibere riesaminate dall'Osservatorio ai sensi del comma 3 sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.